Correzioni standard in ambito meteorologico
La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha istituito l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
L’ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (ex APAT), dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM).
L'ISPRA considera che la precisione di un buon barografo non deve essere inferiore a 0.2 hPa e indica i tipi di correzione che è necessario apportare alla lettura di un valore di pressione effettuata su un barometro od un barografo: la prima riguarda lo strumento e le sue condizioni d’uso, mentre la seconda riguarda la quota cui la lettura è stata effettuata.
Tuttavia i barometri e barografi metallici di buona qualità, normalmente utilizzati nelle stazioni di rilevazione climatologiche o meteorologiche, sono generalmente considerati compensati, con sufficiente accuratezza, in tutto il campo di possibile variazione della temperatura.
Come anche non necessitano di correzioni, essendo sufficientemente stabilizzati per le variazioni di temperatura, i barografi elettronici.
Quindi resta la correzione di quota, dato che le letture barometriche, su qualsiasi strumento lette, devono sempre essere riferite al livello del mare, al fine di consentire il confronto tra misure effettuate in siti diversi.
La misura strumentale effettuata deve, quindi, essere ulteriormente corretta per trovare il valore che la pressione atmosferica avrebbe, nel momento in cui è stata effettuata la misura, se il sito fosse a quota 0 m s.l.m.. Qualora, tuttavia, la correzione non fosse, per motivi contingenti, possibile, il valore misurato della pressione atmosferica deve essere sempre comunicato unitamente alla quota del sito di misura.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale raccomanda l’uso della formula correttiva che segue, valida tuttavia solo per siti a quota non troppo elevata, e tali che la correzione che ne risulta non sia superiore a 0.2 hPa:
Per siti a quota elevata, per cui la formula precedente determinerebbe correzioni superiori a 0.2 hPa, può essere ancora utilizzata, salvo future diverse raccomandazioni dell’O.M.M., la seguente formula, classica del Servizio Idrografico:
dove C, p ed Hp conservano il significato indicato per la formula consigliata dall’O.M.M., mentre t assume il significato di temperatura media tra quella dell’aria esterna osservata e quella dell’aria esterna ridotta al livello del mare, ovviamente superiore per la maggior pressione cui l’aria sarebbe soggetta se trasportata a quota 0 m s.l.m..
Dotazione navale
Secondo l'articolo 142, comma 1, lettera d, del DPR 435/1991 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate tra le altre cose di un barometro e di un barografo.
Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Nessun commento:
Posta un commento